Codice penale

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli art. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1) e nell’ultima parte dell’art. 577, il delitto è punibile a querela (c.p.120-126) della persona offesa. 583: (Circostanze aggravanti) La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa è una persona incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 5) l’aborto della persona offesa (545, 585, 587) .
art.584: (Omicidio preterintenzionale) Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli art. 581 e 582 cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni (c.p.43, 585, 586).  (Circostanze aggravanti) Nei casi preveduti dagli art. 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall’art. 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall’art. 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive. Agli effetti della legge penale, per armi s’intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti. 586: (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto) Quando da un fatto preveduto come delitto doloso (c.p.43) deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’art. 83, ma le pene stabilite negli art. 589 e 590 sono aumentate (c.p.64, art.289-bis, 571 n.2, 572 n.2, 584, 588, 591-3, 592-2, 593 n.3, 630 n.2). 587: (Omicidio e lesione personale a causa di onore) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 1 della legge 5 agosto 1981 n. 442, recante abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore. 588: (Rissa) Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino lire seicentomila (€ 309,87). Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale (c.p. 582), la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.
589: (Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa (c.p.43) la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni (582) di una o più persone , si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici. 590: (Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri per colpa (c.p.43) una lesione personale (c.p.582) è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila (€ 309,87). Se la lesione è grave (583 n.1) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a due milioni; se è gravissima (583 n.2), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire un milione a quattro milioni. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione e duecentomila (€ 619,75), e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione e duecentomila (€ 619,75) a lire due milioni e quattrocentomila (€ 1239,5). Nel caso di lesioni di più persone (c.p.84) si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela (c.p.120-126) della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

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